Il diritto ecclesiastico è la parte dell'Ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fenomeno religioso: esso comprende, quindi, le norme che regolano i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose.
Le norme di diritto ecclesiastico di natura unilaterale non costituiscono un corpo organico, ma sono sparse in tutti i settori nei quali si articola l'ordinamento giuridico statale.
Vi è anche una legislazione che ha radici in atti bilaterali, le cui norme vigono in un ordinamento terzo, e rimangono estranee all'ordinamento sia dello Stato che della Chiesa finché non assumono vigore al suo interno con leggi di esecuzione.
Il sistema pattizio si rivela fondamentale nella relazione tra la Chiesa Cattolica e l'ordinamento civile, e costituisce una precisa scelta del nostro Costituente. L'art. 7 della Costituzione recita infatti:
"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".
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